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C.M. 29/03/20021. di determinare l'aliquota unica per tutte le fattispecie imponibili dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nella misura del 6,5 per mille; 2. di confermare la determinazione della detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000 (euro 103,29); 3. di confermare anche per l'anno 2002 di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis) . Il Comune di CALVENE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) 1. di determinare, (omissis), ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, un'aliquota unica pari al 5 per mille; 2. di determinare altresÌ, agli stessi effetti, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di euro 103,29 (L. 200.000) . (Omissis) . Il Comune di CAMASTRA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) di fissare l'aliquota per l'anno 2002 nella misura del sei per mille. di determinare le detrazioni nella misura minima di euro 103,29 (L. 200.000) . (Omissis) Il Comune di CAMBURZANO (provincia di Biella) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) 1. determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. di dare atto che la detrazione per abitazione principale È di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; 3. di dare atto che non operano le riduzioni di imposta od aumenti di detrazioni indicati nel comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 507/1992 come . (Omissis); 5. (Omissis); (Omissis) . Il Comune di CAMO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 7 per mille; di proporre al consiglio comunale di fissare nella misura minima pari ad euro 103,29 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis) . Il Comune di CAMPIGLIA CERVO (provincia di Biella) ha adottato, il 23 e 30 novembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) , per l'anno 2002: (Omissis) . di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille. (Omissis) . di approvare per l'anno 2002 la detrazione di L. 230.000 (omissis) dall'imposta comunale sugli immobili dovute per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis) . Il Comune di CANALE (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo Comune nella misura del 6 per mille; 2. di confermare altresÌ in e 113,621 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). Il Comune di CANEGRATE (provincia di Milano) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. e le detrazioni di imposta attualmente in vigore, come sotto riportate: aliquota I.C.I. per abitazione principale 5 per mille; aliquota I.C.I. per immobili diversi 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale: e 103,29; La detrazione per abitazione principale È elevata a euro 154,94 per i contribuenti appartenenti alla categoria sotto riportata, entro i limiti di reddito di seguito indicati, e titolari della sola casa di abitazione: nuclei familiari con solo reddito di lavoro dipendente e/o di pensione. Limiti di reddito di pensione o di lavoro dipendente (il reddito da considerare È quello imponibile ai fini IRPEF dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare): Componenti il nucleo familiare conviventi Reddito annuo del nucleo familiare: 1 persona Euro 6.713,94 2 persona Euro 10.070,91 3 persona Euro 12.756,49 4 o più persone Euro 15.777,76 La detrazione per abitazione principale È elevata a euro 206,58 quando ricorrono le seguenti condizioni, fermi restando i limiti sopra indicati: appartenere ad un nucleo familiare in cui È presente un portatore di handicap e/o invalido civile e/o anziani ultra 65enni; l'handicap e/o l'invalidità dovrà essere attestato da certificato di invalidità superiore al 74%. (Omissis). Il Comune di CAPPELLA MAGGIORE (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare, per quanto esposto in premessa, le aliquote da applicare nell'anno 2002 alle fattispecie imponibili dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: 4,3 per mille per l'abitazione principale e pertinenze; 7 per mille per tutti gli altri edifici posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 7 per mille aree edificabili; 2. di confermare in e 103,29 (lire 200.000) l'ammontare della detrazione dell'imposta relativa all'abitazione principale. Il Comune di CAPRALBA (provincia di Cremona) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare dal 1 gennaio 2002 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille e le agevolazioni concesse, cosÌ come già determinate con delibera del Cc n. 2 in data 25 febbraio 2000 e qui di seguito integralmente riportate: 1. di applicare una detrazione di L. 300.000 inclusa quella prevista per Legge in L. 200.000 e fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, alle persone ultra sessantenni (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta) proprietarie, ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso ad abitazione di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cosÌ come definito dall'art. 8, comma 2 del Decreto legislativo n. 504.92 ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6, e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla docu- mentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000 elevato a L. 25.700.000, se il coniuge È a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente: i richiedenti non dovranno risultare titolari di altri diritti di proprietà o di usufrutto di beni immobili diversi da quanto oggetto della riduzione. (Omissis). Il Comune di CAPRINO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare, nella stessa misura prevista per l'anno 2002, le aliquote applicabili per l'anno 2002, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota ridotta: 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2. di determinare per l'anno 2002 nella misura di euro 104,00, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai fini dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.); 3. di determinare in euro 130,00 la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per quei contribuenti che si trovino in particolari condizioni di disagio sociale accertato, su istanza degli interessati, dall'ufficio di servizio sociale in collaborazione con gli uffici comunali, e stabilito con provvedimento del responsabile I.C.I., nei confronti di a) persone di età superiore a 65 anni con coniuge pure di tale età titolare o titolari di pensione sociale o altra pensione di importo analogo e che alla data del presente provvedimento costituivano nucleo familiare a se stante b) nuclei familiari con presenza di handicappato riconosciuto al 100 per cento c) nuclei familiari con presenza di anziani non autosufficienti, riconosciuti tali; 4. di determinare per l'anno 2002 nella misura di euro 258,00 la detrazione dell'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ricomprese nei centri storici ed interessate da interventi di ristrutturazione che avrà effetto, per la durata di 5 anni, dalla data di rilascio del certificato di abitabilità. (Omissis). Il Comune di CARAVAGGIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure a) unità immobiliare adibite ad abitazione principale: 4,8 per mille b) altri immobili: 6 per mille. 2. di confermare in euro 103,291 e L. 200.000 = la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). Il Comune di CARCERI (provincia di Padova) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione o 2002: (Omissis) . "di confermare per l'anno 2002 la misura unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, e di confermare in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale" . (Omissis) . Il Comune di CARIGNANO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . di confermare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 2002 nelle seguenti misure: immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati ovvero non dati in uso, usufrutto o abitazione a terzi: 7 per mille; tutti gli altri immobili: 6,5 per mille. di confermare la detrazione per l'abitazione principale a lire 280.000. (Omissis) . Il Comune di CARNATE (provincia di Milano) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili che sarà applicata in questo Comune nelle sotto indicate misure: 1. 5,8 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (vedasi art. 6-bis del regolamento I.C.I. vigente); 2. 6,5 per mille per altri fabbricati, immobili diversi dalle abitazioni e immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale; 3. 7 per mille per immobili non locati. (Omissis).di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento modificato con delibera di C.C. n. 68 del 17 dicembre 1999 vigente in questo Comune, esecutivo ai sensi di Legge, l'imposta verrà riscossa mediante versamento in c/c postale intestato alla tesoreria del Comune - mediante bonifico bancario o mediante pagobancomat se istituto, sostituendo completamente la riscossione tramite concessionario; di dare atto che dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all' art. 3 del Decreto legislativo n. 504 come modificato dal Decreto legislativo 446/1997, sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare e 103,29 (pari a L. 200.000) rapportare al periodo dell'anno per cui protrae tale detrazione; se l'unità immobiliare È adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; di determinare, invece, per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, come definito dall'art. 3 comma 55 della Legge n. 662/1996 integrato dall'art. 3 del Decreto legislativo 11 marzo 1997 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/1997, un'ulteriore detrazione dell'imposta, confermando per l'anno 2002 l'elevazione della detrazione da euro 103,29 (pari a L. 200.000) ad e 154,93 (pari a L. 300.000) nelle seguenti circostanze: A. pensionati e lavoratori dipendenti con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti il nucleo familiare, fino ad euro 12.394,93 (pari a L. 24.000.000 circa), più euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000 circa) per ogni persona a carico; B. portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponobile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino ad euro 12.394,96 (pari a L. 24.000.000 circa), piU euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000 circa) per ogni persona a carico; C. disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutto i componenti del nucleo familiare, fino ad euro 12.394,96 (pari a L. 24.000.000. = circa), più euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000 circa) per ogni persona a carico; D. lavoratori posti in cassa integrazione o mobilità con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino ad euro 12.394,96 (pari a L. 24.000.000 circa), piU euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000 circa) per ogni persona carico; E. nel caso di presenza nei nuclei suddetti, di portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dall'A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito per persona a carico È elevato da euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000 circa) ad euro n. 206/1998 ai sensi del 4 comma dell'art. 11 del Decreto legislativo 504/1992; (Omissis). Di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del Decreto legislativo 446/1996 per l'applicazione dell'art. 9 del Decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della Legge 91/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). Il Comune di CARRO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
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